[A] L’intervento abusivo deve essere sottoposto al parere preventivo dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo anche qualora le opere oggetto della domanda siano state realizzate prima dell’entrata in vigore della l. 8 agosto 1985 n. 431. [B] L'Amministrazione non ha alcun obbligo di porre in essere prescrizioni per rendere l’abuso esteticamente compatibile con la zona
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